Obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale scolastico ai sensi dell’art. 9-ter del D.L. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021

Obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale scolastico ai sensi dell’art. 9-ter del D.L. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021

Si comunica che ai sensi dell’art. 9-ter c. 1 del D.L. 52/2021 (convertito dalla L. 87/2021), inserito dall’art. 1 c. 6 del D.L. 111/2021, “dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione […] devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2″.
Si ricorda che l’articolo 9, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, definisce le condizioni che la certificazione verde COVID-19 attesta e la relativa validità temporale:
a) somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale),
b) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi),
c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi),
d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore).

Ai sensi del c. 2 del medesimo art. 9-ter “il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato“. ”  Le disposizioni di cui al c.1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.”

A tal fine le SS.LL., a decorrere dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2021 -o comunque fino a che non sarà attivata una procedura automatizzata di verifica (per cui, in ragione interoperabilità tra il Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione SIDI ed il Sistema informativo del Ministero della Salute non ci sarà più la necessità di scansione di ogni singolo QRcode) – prima di essere ammessi a prestare servizio nell’edificio scolastico, esibiranno ogni giorno, al personale espressamente incaricato della verifica dallo scrivente, unitamente a un documento di identità valido, in formato digitale oppure cartaceo, il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19 (o apposita certificazione di esenzione dalla vaccinazione come previsto dall’art. 9-ter c. 3 del D.L. 52/2021 e dalla Nota del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309).

Si ribadisce che, qualora al verificatore ; l’App “VerificaC19” restituisca una schermata rossa, la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura; in tal caso, il personale non potrà accedere all’istituzione scolastica e dovrà “regolarizzare” la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare.
La presente viene pubblicata sul sito web istituzionale ed ha valore di notificazione.
Il Dirigente scolastico Prof.ssa Anna Tiseo  – La Circolare esibizione certificazione verde