INDIVIDUAZIONE DELL’ALUNNO CON DISABILITA’ 2

IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (P.D.F.) 2

IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.) 2

RESPONSABILI PER L’INTEGRAZIONE. 3

L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO.. 3

PERCORSI SCOLASTICI DEGLI ALUNNI CON CERTIFICAZIONE. 3

Primo percorso. 3

Secondo percorso. 4

LA NORMATIVA.. 5

L’accesso al Sistema Scolastico. 5

Frequenza Scolastica. 5

L’uscita dal Sistema Scolastico. 5

Valutazione. 6

Siti consultabili 6

PROGETTO DI VITA 2. 6

 


L’art. 3 della legge quadro (L. 104/92) stabilisce che disabile è "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio o di emarginazione." L’art.12, comma 2, della legge sopra citata stabilisce che: "è garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nella sezioni di scuola materna, nelle classi comuni di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie".

INDIVIDUAZIONE DELL’ALUNNO CON DISABILITA’

L’Unità Multidisciplinare dell’A.S.L., a seguito della segnalazione della famiglia, certifica l’esistenza della situazione di handicap redigendo la Diagnosi Funzionale (D.F.), provvedendo anche a far pervenire alla scuola di iscrizione tale documentazione.

L’art. 2 del D.P.R. 24 febbraio 1994 stabilisce che la segnalazione alla ASL può anche essere fatta dal Capo d’Istituto. Il Capo d’Istituto non può procedere a tale incombenza senza il consenso e il coinvolgimento della famiglia.

Solo in casi eccezionali, il dirigente scolastico può segnalare ai servizi dell’ASL situazioni di particolare gravità senza coinvolgere direttamente la famiglia.

 IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (P.D.F.)

Successivo alla Diagnosi Funzionale è il Profilo Dinamico Funzionale, che consiste nella "descrizione delle caratteristiche fisiche psichiche sociali dell’alunno, “le possibilità di recupero,le capacità possedute che devono essere sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona disabile” (6° comma dell’art. citato) evidenziando le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo-istruttivo e socio-affettivo.(art. 4 D.P.R. 24/02/1994; art. 3.3 degli Accordi di Programma del 30/11/96). E’redatto dagli operatori socio-sanitari, i docenti curricolari, il docente di sostegno, i genitori dell’alunno (art. 12, commi 5° e 6°, della L. 104/92).

IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.)

E’ il "documento nel quale vengono descritti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione ed alla integrazione scolastica"

(art. 5 D.P.R. 24/02/1994; art. 12 L.104/92). In particolare, il P.E.I. mira ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività riabilitative più opportuni ed a garantirne la coerenza attraverso il loro coordinamento e l’assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse istituzioni, ivi compresa la famiglia (art. 3.4 degli Accordi di Programma del 30/11/96).

Il P.E.I. dovrà essere periodicamente e collegialmente valutato nei suoi effetti e quindi aggiornato (art. 3.4 degli Accordi di Programma del 30/11/96). Lo redigono gli Operatori sanitari, gli Insegnanti curricolari, il Docente di sostegno e i Genitori dell’alunno.

 

 

 

RESPONSABILI PER L’INTEGRAZIONE

La C.M. n. 250/1985 ribadisce che "la responsabilità dell’integrazione è al medesimo titolo dell’insegnante di classe e della comunità scolastica", in quanto l’alunno fa parte della classe e non deve essere affidato esclusivamente all’insegnante di sostegno, poiché si parlerebbe di inserimento e non di integrazione. Tutti gli insegnanti curricolari devono farsi carico del progetto d’integrazione, in particolare nei tempi scolastici in cui l’insegnante di sostegno non è presente in aula.

L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO

L’insegnante di sostegno è a tutti gli effetti docente dell’intera classe (art. 13, comma 6, L. 104/92), in quanto " assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di classe e dei collegi dei docenti” e “partecipa a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe" (art.15 comma 10 dell’O.M. 90 del 21/5/2001).

Il docente specializzato, oltre a curare gli aspetti metodologici, deve possedere "competenze psico - pedagogiche, relazionali, didattiche e svolgere il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici".

PERCORSI SCOLASTICI DEGLI ALUNNI CON CERTIFICAZIONE

Nella scelta del percorso scolastico più idoneo per l’alunno certificato bisogna partire da due considerazioni di base:

ü      Studio del caso: analisi delle sue reali capacità

ü      Valutazione del percorso scolastico:quale percorso individuare per rendere l’alunno in grado di spendere in modo autonomo le competenze acquisite nel triennio e nel quinquennio in previsione della realizzazione del suo progetto di vita.

Si possono utilizzare due percorsi scolastici:

ü      Una programmazione globalmente riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali

ü      Una programmazione differenziata.

Primo percorso

(Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/5/2001).

Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere:

ü      Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali  delle discipline;

ü      Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti,ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994).Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d’esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità.

Le prove equipollenti possono consistere in:

·        mezzi diversi: le prove possono essere ad esempio svolte con l’ausilio di apparecchiature informatiche.

·        modalita’ diverse: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es.  risposta multipla, Vero/Falso, ecc.).

·        contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti dal ministero: il Consiglio di Classe entro il 15 Maggio (Documento del 15 Maggio) predispone una prova studiata ad hoc o trasformare le prove del Ministero in sede d’esame (la mattina stessa).(Commi 7e 8 dell’art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, D.M. 26/8/81, art. 16 L. 104/92 , parere del Consiglio di Stato n. 348/91).

Gli alunni possono usufruire di tempi più lunghi nelle prove scritte (comma 9 art. 15 dell’O.M. 90, comma 3 dell’art. 318 del D.L.vo n. 297/94).

Gli assistenti all’autonomia e comunicazione possono essere presenti durante lo svolgimento solo come facilitatori della comunicazione (D.M. 25 maggio 95, n.170).

Durante lo svolgimento delle prove d’esame nella classe terza l’insegnante di sostegno fa parte della Commissione.

Nella classe quinta la presenza dello stesso è subordinata alla nomina del Presidente della Commissione qualora sia determinante per lo svolgimento della prova stessa. Si ritiene in ogni caso più che opportuna la presenza del sostegno.

Gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di stato e acquisiscono il titolo di Studio.

Secondo percorso

(Programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibile ai programmi ministeriali. E’ necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01).

Il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione per iscritto alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso.

In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l’alunno deve seguire la programmazione di classe.

La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l’alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, sulla base del P.E.I.

Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I. Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi.

Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001).

Possono partecipare agli esami di qualifica e di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come "credito formativo" per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94).

Gli alunni di 3^ classe degli istituti professionali possono frequentare lezioni ed attività della classe successiva sulla base di un progetto che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del credito formativo.( art. 15, comma 4, O.M. n. 90 del 21/5/01).

Tali percorsi, successivi alla classe terza, possono essere programmati senza il possesso del diploma di qualifica. Pertanto, se ci fossero le condizioni, è possibile cambiare, nel percorso scolastico, la programmazione da differenziata in obiettivi minimi e viceversa.

LA NORMATIVA

L’accesso al Sistema Scolastico

L.118/71 Norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.

L.517/77 Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione, nonché altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico. Sentenza della Corte Costituzionale 215/87 (Diritto di frequenza degli alunni disabili nella scuola superiore).

Frequenza Scolastica

L. 104/92 Legge-quadro per l’assistenza e i diritti delle persone handicappate D.P.R. 24/2/94 Atto di indirizzo relativo ai compiti delle ASL…….

Accordi di Programma 30/11/96

C.M. 250/85

D.M. 26/8/81

Parere del Consiglio di Stato n. 348/91

D.L.vo n. 297/94

D.M. 25/5/95 n. 170

L’uscita dal Sistema Scolastico

L.104/92

L.68/99 (Collocamento al lavoro)

L.328/2000 (art.14: tutti gli Operatori competenti ULSS, Scuola, Enti Locali, sono coinvolti nella definizione del progetto di vita dell’alunno certificato).

Valutazione

D.L.vo 297/1994, art. 318

O.M. n. 90/2001

La valutazione deve essere riferita ai progressi personali dell’alunno secondo le sue peculiarità e potenzialità.

Siti consultabili

per un costante aggiornamento su Leggi, Ordinanze,Decreti et similia, riportiamo:

www.edscuola.it/archivio/handicap

www.aipd.it

www.handylex.org

www.superabile.it

www.superando.it

 

PROGETTO DI VITA 2

Per l’anno scolastico 2007-2008 il Gruppo di Lavoro per il Sostegno propone il seguente percorso per lo sviluppo delle autonomie personali e sociali necessarie, agli alunni diversamente abili del nostro Istituto,  per realizzare il processo d’integrazione scolastica , sociale e ove possibile per un futuro posto di lavoro.

Questo progetto e’ nato dalla necessità di accrescere la cultura dell’integrazione e di offrire adeguate opportunità formative agli alunni con diverse abilità della nostra scuola.

Si e’ trattato in realtà di costruire un progetto che guardasse oltre il percorso individualizzato,verso l’intero progetto di vita.  Abbiamo puntato su  un percorso formativo che prende senso e contenuto dal contesto socio-culturale dell’individuo, dalla sua motivazione, dagli obiettivi che si pone e dalle risorse personali e sociali disponibili.

Abbiamo ritenuto che lo sviluppo delle potenzialità nell’apprendimento, nelle relazioni, nella socializzazione e l’eventuale orientamento al lavoro, e’ un compito che andava sicuramente condiviso a livello interistituzionale, con gli enti pubblici e le associazioni private del territorio.

In questo secondo anno il percorso prevede la frequenza settimanale degli alunni (con PEI differenziato) del tirocinio scuola-lavoro (attività di sviluppo dell’autonomia personale e sociale rispetto anche a piccole mansioni lavorative), presso il Centro diurno della Coop. Arcobaleno di Frascati.

La ASL,attraverso l’intervento di uno psicologo/a, collaborerà nel formare e supervisionare gli insegnati(di sostegno e curriculari), le assistenti specialistiche, i referenti per il tirocinio