INDIVIDUAZIONE
DELL’ALUNNO CON DISABILITA’ 2
IL PROFILO
DINAMICO FUNZIONALE (P.D.F.) 2
IL PIANO
EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.) 2
RESPONSABILI
PER L’INTEGRAZIONE. 3
PERCORSI
SCOLASTICI DEGLI ALUNNI CON CERTIFICAZIONE. 3
L’accesso al
Sistema Scolastico. 5
L’uscita dal
Sistema Scolastico. 5
L’art. 3 della legge quadro (L. 104/92) stabilisce che disabile è "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio o di emarginazione." L’art.12, comma 2, della legge sopra citata stabilisce che: "è garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nella sezioni di scuola materna, nelle classi comuni di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie".
L’Unità Multidisciplinare dell’A.S.L.,
a seguito della segnalazione della famiglia, certifica l’esistenza della
situazione di handicap redigendo la Diagnosi Funzionale (D.F.), provvedendo
anche a far pervenire alla scuola di iscrizione tale
documentazione.
L’art. 2 del D.P.R. 24 febbraio 1994
stabilisce che la segnalazione alla ASL può anche essere fatta dal Capo
d’Istituto. Il Capo d’Istituto non può procedere a tale incombenza senza il
consenso e il coinvolgimento della famiglia.
Solo in casi eccezionali, il dirigente
scolastico può segnalare ai servizi dell’ASL situazioni di particolare gravità
senza coinvolgere direttamente la famiglia.
Successivo alla Diagnosi Funzionale è
il Profilo Dinamico Funzionale, che consiste nella "descrizione delle
caratteristiche fisiche psichiche sociali dell’alunno, “le possibilità di
recupero,le capacità possedute che devono essere sollecitate e progressivamente
rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona
disabile” (6° comma dell’art. citato) evidenziando le aree di potenziale
sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo-istruttivo e
socio-affettivo.(art. 4 D.P.R. 24/02/1994; art. 3.3 degli Accordi di Programma
del 30/11/96). E’redatto dagli operatori socio-sanitari, i docenti curricolari,
il docente di sostegno, i genitori dell’alunno (art. 12, commi 5° e 6°, della L.
104/92).
E’ il "documento nel quale vengono
descritti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto
all’educazione, all’istruzione ed alla integrazione
scolastica"
(art. 5
D.P.R. 24/02/1994; art. 12 L.104/92). In particolare, il P.E.I. mira ad
evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività
riabilitative più opportuni ed a garantirne la coerenza attraverso il loro
coordinamento e l’assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse
istituzioni, ivi compresa la famiglia (art. 3.4 degli Accordi di Programma del
30/11/96).
Il P.E.I. dovrà essere periodicamente e
collegialmente valutato nei suoi effetti e quindi aggiornato (art. 3.4 degli
Accordi di Programma del 30/11/96). Lo redigono gli Operatori sanitari, gli
Insegnanti curricolari, il Docente di sostegno e i Genitori
dell’alunno.
La C.M. n. 250/1985 ribadisce che "la
responsabilità dell’integrazione è al medesimo titolo dell’insegnante di classe
e della comunità scolastica", in quanto l’alunno fa parte della classe e non
deve essere affidato esclusivamente all’insegnante di sostegno, poiché si
parlerebbe di inserimento e non di integrazione. Tutti gli insegnanti
curricolari devono farsi carico del progetto d’integrazione, in particolare nei
tempi scolastici in cui l’insegnante di sostegno non è presente in
aula.
L’insegnante di sostegno è a tutti gli
effetti docente dell’intera classe (art. 13, comma 6, L. 104/92), in quanto "
assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, partecipa
alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle
attività di competenza dei consigli di classe e dei collegi dei docenti” e
“partecipa a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto
per tutti gli alunni della classe" (art.15 comma 10 dell’O.M. 90 del
21/5/2001).
Il docente specializzato, oltre a
curare gli aspetti metodologici, deve possedere "competenze psico - pedagogiche,
relazionali, didattiche e svolgere il ruolo di mediatore dei contenuti
programmatici, relazionali e didattici".
Nella scelta del percorso scolastico più idoneo per l’alunno certificato bisogna partire da due considerazioni di base:
ü
Studio
del caso: analisi
delle sue reali capacità
ü
Valutazione del percorso
scolastico:quale
percorso individuare per rendere l’alunno in grado di spendere in modo autonomo
le competenze acquisite nel triennio e nel quinquennio in previsione della
realizzazione del suo progetto di vita.
Si possono utilizzare due percorsi scolastici:
ü
Una
programmazione globalmente riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai
programmi ministeriali
ü
Una
programmazione differenziata.
(Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/5/2001).
Per gli studenti che seguono obiettivi
riconducibili ai programmi ministeriali è possibile
prevedere:
ü
Un
programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle
discipline;
ü
Un
programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei
contenuti,ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo
297/1994).Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno
scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d’esame,
possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di
preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di
qualifica o della maturità.
Le prove equipollenti possono consistere in:
·
mezzi
diversi: le prove
possono essere ad esempio svolte con l’ausilio di apparecchiature
informatiche.
·
modalita’ diverse: il Consiglio di Classe può
predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. risposta multipla, Vero/Falso,
ecc.).
·
contenuti culturali e/o tecnici e/o
professionali differenti da quelli proposti dal ministero: il Consiglio di Classe entro il 15
Maggio (Documento del 15 Maggio) predispone una prova studiata ad hoc o
trasformare le prove del Ministero in sede d’esame (la mattina stessa).(Commi 7e
8 dell’art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, D.M. 26/8/81, art. 16 L. 104/92 ,
parere del Consiglio di Stato n. 348/91).
Gli alunni possono usufruire di tempi
più lunghi nelle prove scritte (comma 9 art. 15 dell’O.M. 90, comma 3 dell’art.
318 del D.L.vo n. 297/94).
Gli assistenti all’autonomia e
comunicazione possono essere presenti durante lo svolgimento solo come
facilitatori della comunicazione (D.M. 25 maggio 95,
n.170).
Durante lo svolgimento delle prove
d’esame nella classe terza l’insegnante di sostegno fa parte della
Commissione.
Nella classe quinta la presenza dello
stesso è subordinata alla nomina del Presidente della Commissione qualora sia
determinante per lo svolgimento della prova stessa. Si ritiene in ogni caso più
che opportuna la presenza del sostegno.
Gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di stato e acquisiscono il titolo di Studio.
(Programmazione
differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibile ai
programmi ministeriali. E’ necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma
5, O.M. n. 90 del 21/5/01).
Il Consiglio di Classe deve dare
immediata comunicazione per iscritto alla famiglia, fissando un termine per
manifestare un formale assenso.
In caso di mancata risposta, si intende
accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di diniego
scritto, l’alunno deve seguire la programmazione di
classe.
La programmazione differenziata
consiste in un piano di lavoro personalizzato per l’alunno, stilato da ogni
docente del C.d.C. per ogni singola materia, sulla base del
P.E.I.
Gli alunni vengono valutati con voti
che sono relativi unicamente al P.E.I. Tali voti hanno valore legale solo ai
fini della prosecuzione degli studi.
Per gli alunni che seguono un Piano
Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio
finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle
certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e
non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del
21/5/2001).
Possono partecipare agli esami di
qualifica e di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto,
finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite
utilizzabile come "credito formativo" per la frequenza di corsi professionali
(art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94).
Gli alunni di 3^ classe degli istituti
professionali possono frequentare lezioni ed attività della classe successiva
sulla base di un progetto che può prevedere anche percorsi integrati di
istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del
credito formativo.( art. 15, comma 4, O.M. n. 90 del
21/5/01).
Tali percorsi, successivi alla classe
terza, possono essere programmati senza il possesso del diploma di qualifica.
Pertanto, se ci fossero le condizioni, è possibile cambiare, nel percorso
scolastico, la programmazione da differenziata in obiettivi minimi e
viceversa.
L.118/71 Norme in favore dei mutilati
ed invalidi civili.
L.517/77 Norme sulla valutazione degli
alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione, nonché altre norme di
modifica dell’ordinamento scolastico. Sentenza della Corte Costituzionale 215/87
(Diritto di frequenza degli alunni disabili nella scuola
superiore).
L. 104/92 Legge-quadro per l’assistenza
e i diritti delle persone handicappate D.P.R. 24/2/94 Atto di indirizzo relativo
ai compiti delle ASL…….
Accordi di Programma
30/11/96
C.M. 250/85
D.M. 26/8/81
Parere del Consiglio di Stato n.
348/91
D.L.vo n. 297/94
D.M.
25/5/95 n. 170
L.104/92
L.68/99 (Collocamento al
lavoro)
L.328/2000 (art.14: tutti gli Operatori
competenti ULSS, Scuola, Enti Locali, sono coinvolti nella definizione del
progetto di vita dell’alunno certificato).
D.L.vo 297/1994, art.
318
O.M. n.
90/2001
La valutazione deve essere riferita ai
progressi personali dell’alunno secondo le sue peculiarità e
potenzialità.
per un costante aggiornamento su Leggi,
Ordinanze,Decreti et similia, riportiamo:
www.edscuola.it/archivio/handicap
Per l’anno scolastico 2007-2008 il
Gruppo di Lavoro per il Sostegno propone il seguente percorso per lo sviluppo
delle autonomie personali e sociali necessarie, agli alunni diversamente abili
del nostro Istituto, per realizzare il processo d’integrazione scolastica
, sociale e ove possibile per un futuro posto di lavoro.
Questo progetto e’ nato dalla necessità
di accrescere la cultura dell’integrazione e di offrire adeguate opportunità
formative agli alunni con diverse abilità della nostra
scuola.
Si e’ trattato in realtà di costruire
un progetto che guardasse oltre il percorso individualizzato,verso l’intero
progetto di vita. Abbiamo puntato su un percorso formativo che
prende senso e contenuto dal contesto socio-culturale dell’individuo, dalla sua
motivazione, dagli obiettivi che si pone e dalle risorse personali e sociali
disponibili.
Abbiamo ritenuto che lo sviluppo delle
potenzialità nell’apprendimento, nelle relazioni, nella socializzazione e
l’eventuale orientamento al lavoro, e’ un compito che andava sicuramente
condiviso a livello interistituzionale, con gli enti pubblici e le associazioni
private del territorio.
In questo secondo anno il percorso
prevede la frequenza settimanale degli alunni (con PEI differenziato) del
tirocinio scuola-lavoro (attività di sviluppo dell’autonomia personale e sociale
rispetto anche a piccole mansioni lavorative), presso il Centro diurno della
Coop. Arcobaleno di Frascati.
La ASL,attraverso l’intervento di uno
psicologo/a, collaborerà nel formare e supervisionare gli insegnati(di sostegno
e curriculari), le assistenti specialistiche, i referenti per il
tirocinio